


Direttive per i marchi regionali
Le direttive riconosciute a livello nazionale per i marchi regionali includono tre semplici criteri in base ai quali un prodotto regionale viene certificato:
Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.
Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.
Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.
Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.
Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.
Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.
Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.
Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.
Regolamenti (valido a partire dal 1.1.2025)
Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di ingredienti agricoli importati (Appendice 5)
Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento (Appendice 7.1)

Impegno
Nell'ambito delle linee guida
Marchi regionali, Parte A, Allegato 1 , che è sostituito dal 4 organizzazioni membri e organizzazioni partner,
Tutti i marchi regionali riconoscono le linee guida sopra indicate.