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Direttive per i marchi regionali

Le direttive riconosciute a livello nazionale per i marchi regionali includono tre semplici criteri in base ai quali un prodotto regionale viene certificato:

  • Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.

  • Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.

  • Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.

  • Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.

  • Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.

  • Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.

  • Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.

  • Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.

Regolamenti (valido a partire dal 1.1.2025)

Sezione A: Direttive generali

Sezione A: Certificato d’origine (Appendice 3)

Sezione A: Contratto di lavoro a cottimo (Appendice 4)

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di ingredienti agricoli importati (Appendice 5)

Elenco degli ingredienti importati autorizzati

Sezione A: Formulario di richiesta d’iscrizione alla lista delle specialità ammesse (Appendice 6)

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento (Appendice 7.1)

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento per la carne (Appendice 7.2)

Allegato 9: Guida ai materiali di imballaggio

FAQ per il controllo e la certificazione dei requisiti di base per la PER

Requisiti di base per lo standard di produzione

Elenco degli standard riconosciuti che richiedono il certificato di prestazione ecologica PER

FAQ Standard di produzione ÖLN (Capitolo 5.1)

Elenco degli standard di produzione ÖLN (Capitolo 5.1)

Sezione B1: Norme per prodotti specifici Generi alimentari

Sezione B2: Norme per prodotti specifici bevande

Sezione B3 Norme per la ristorazione (esclusa la ristorazione collettiva)

Sezione B4: Norme per la ristorazione collettiva

Sezione C1: Norme specifiche per prodotti non alimentari

Sezione C2: Norme specifiche per prodotti cosmetici

Sezione C3: Norme specifiche per prodotti di orticoltura

Sezione D: Norme specifiche per prodotti di cioccolato e cosmetici con ingredienti regionali

Regolamento delle sanzioni

Prassi delle sanzioni

Controllo della composizione e del valore aggiunto

Elenco dei fornitori di ingredienti svizzeri soggetti a restrizioni (in tedesco)

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Impegno

 

 

Nell'ambito delle linee guida

Marchi regionali, Parte A, Allegato 1 , che è sostituito dal 4 organizzazioni membri e organizzazioni partner,

Tutti i marchi regionali riconoscono le linee guida sopra indicate.

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