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Direttive per i marchi regionali

Le direttive riconosciute a livello nazionale per i marchi regionali includono tre semplici criteri in base ai quali un prodotto regionale viene certificato:

  • Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.

  • Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.

  • Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.

  • Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.

  • Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.

  • Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.

  • Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.

  • Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.

Regolamenti (valido a partire dal 1.1.2025)

Sezione A: Direttive generali

Allegato 9: Guida ai materiali di imballaggio

Sezione A: Certificato d’origine (Appendice 3)

FAQ per il controllo e la certificazione dei requisiti di base per la PER

Sezione A: Contratto di lavoro a cottimo (Appendice 4)

Requisiti di base per lo standard di produzione

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di ingredienti agricoli importati (Appendice 5)

Elenco degli standard riconosciuti che richiedono il certificato di prestazione ecologica PER

Sezione A: Formulario di richiesta d’iscrizione alla lista delle specialità ammesse (Appendice 6)

FAQ Standard di produzione ÖLN (Capitolo 5.1)

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento (Appendice 7.1)

Elenco degli standard di produzione ÖLN (Capitolo 5.1)

Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento per la carne (Appendice 7.2)

Sezione B1: Norme per prodotti specifici Generi alimentari

Sezione C3: Norme specifiche per prodotti di orticoltura

Sezione B2: Norme per prodotti specifici bevande

Sezione D: Norme specifiche per prodotti di cioccolato e cosmetici con ingredienti regionali

Sezione B3 Norme per la ristorazione (esclusa la ristorazione collettiva)

Sezione B4: Norme per la ristorazione collettiva

Controllo della composizione e del valore aggiunto

Sezione C1: Norme specifiche per prodotti non alimentari

Sezione C2: Norme specifiche per prodotti cosmetici

Elenco dei fornitori di ingredienti svizzeri soggetti a restrizioni (in tedesco)

Regolamento delle sanzioni

Prassi delle sanzioni

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Impegno

 

 

Nell'ambito delle linee guida

Marchi regionali, Parte A, Allegato 1 , che è sostituito dal 4 organizzazioni membri e organizzazioni partner,

Tutti i marchi regionali riconoscono le linee guida sopra indicate.

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