


Direttive per i marchi regionali
Le direttive riconosciute a livello nazionale per i marchi regionali includono tre semplici criteri in base ai quali un prodotto regionale viene certificato:
Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.
Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.
Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.
Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.
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Un prodotto non composito è realizzato al 100% con materie prime regionali.
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Un prodotto composito è costituito da almeno l'80% di ingredienti regionali, di cui l'ingrediente principale deve essere interamente regionale.
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Per tutti i prodotti regionali con regio.garantie è inoltre obbligatorio che almeno 2/3 del valore aggiunto siano generati nella regione.
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Tra questi rientrano anche i prodotti culinari tradizionali approvati, che, se gli ingredienti necessari non sono disponibili a livello regionale, possono essere composti per almeno l'80% da ingredienti svizzeri.
Regolamenti (valido a partire dal 1.1.2025)
Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di ingredienti agricoli importati (Appendice 5)
Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento (Appendice 7.1)
Sezione A: Formulario di richiesta di autorizzazione di fasi di trasformazione al di fuori della regione di riferimento per la carne (Appendice 7.2)

Impegno
Nell'ambito delle linee guida
Marchi regionali, Parte A, Allegato 1 , che è sostituito dal 4 organizzazioni membri e organizzazioni partner,
Tutti i marchi regionali riconoscono le linee guida sopra indicate.